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Dal 9 maggio 2012 entra in vigore la nuova disciplina prevista dall’art. 5 del decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito in legge 4 aprile 2012, n. 35.Quando un nucleo familiare si trasferisce da un comune a un altro comune italiano o dall’estero o quando ha cambiato abitazione deve dichiarare il nuovo indirizzo all´Ufficio Anagrafe nel termine di venti giorni dalla data in cui si sono verificati i fatti utilizzando una modulistica conforme a quella pubblicata sul sito istituzionale del Ministero dell’Interno.
La domanda deve essere presentata compilando l’apposita modulistica che si trova in allegato.E’ possibile presentare la domanda attraverso una delle seguenti modalità:
La dichiarazione può essere resa da un qualsiasi componente del nucleo familiare, purché maggiorenne.I componenti maggiorenni del nucleo familiare devono comunque sottoscrivere il modulo di richiesta.La persona che richiede il trasferimento di residenza o il cambiamento di indirizzo deve compilare chiaramente e completamente tutti i campi del Modulo obbligatori contrassegnati da un asterisco *. In caso contrario la domanda è IRRICEVIBILENel Modulo occorre indicare chiaramente:
La trasmissione telematica e’ consentita mediante una delle seguenti modalità:
Fermo restando che la decorrenza giuridica del cambio di residenza decorre dalla data di presentazione della dichiarazione, entro i due giorni lavorativi successivi il richiedente sarà iscritto in anagrafe e potrà ottenere il certificato di residenza e lo stato di famiglia, limitatamente alle informazioni “documentate”.Tutte le normali certificazioni potranno essere rilasciate solo ed esclusivamente a seguito della cancellazione e della verifica dei dati dichiarati da parte del comune di provenienza entro gli ulteriori e successivi 5 giorni lavorativi.Il Comune entro 45 giorni dalla dichiarazione procede all’accertamento dei requisiti cui è subordinata l’iscrizione anagrafica: accertamento da parte della Polizia Municipale attestante la sussistenza della situazione di fatto e cioè che il soggetto interessato abbia effettivamente stabilito la sua dimora abituale nel Comune di Lago e all´indirizzo dichiarato.Trascorso tale termine senza che siano pervenute comunicazioni negative, quanto dichiarato si considera conforme alla situazione di fatto (silenzio-assenso, art. 20 legge 241/1990).In caso di dichiarazioni non corrispondenti al vero si applicano gli articoli 75 e 76 del D.P.R. 445/2000, i quali dispongono rispettivamente la decadenza dei benefici acquisiti per effetto della dichiarazione, nonché il rilievo penale della dichiarazione mendace.