Questo sito utilizza i cookie per fornire la migliore esperienza di navigazione possibile. Continuando a utilizzare questo sito senza modificare le impostazioni dei cookie o cliccando su "Accetto" permetti il loro utilizzo.
Articolo 12, comma 1 e 2 – Obblighi di pubblicazione concernenti gli atti di carattere normativo e amministrativo generale 1. Fermo restando quanto previsto per le pubblicazioni nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana dalla
legge 11 dicembre 1984, n. 839, e dalle relative norme di attuazione, le pubbliche amministrazioni pubblicano sui propri siti istituzionali i riferimenti normativi con i relativi link alle norme di legge statale pubblicate nella banca dati «Normattiva» che ne regolano l’istituzione, l’organizzazione e l’attività. Sono altresì pubblicati le direttive, le circolari, i programmi e le istruzioni emanati dall’amministrazione e ogni atto che dispone in generale sulla organizzazione, sulle funzioni, sugli obiettivi, sui procedimenti ovvero nei quali si determina l’interpretazione di norme giuridiche che le riguardano o si dettano disposizioni per l’applicazione di esse, ivi compresi i codici di condotta. 2. Con riferimento agli statuti e alle norme di legge regionali, che regolano le funzioni, l’organizzazione e lo svolgimento delle attività di competenza dell’amministrazione, sono pubblicati gli estremi degli atti e dei testi ufficiali aggiornati.
File tipo pdf (1 MB) scaricato 602
File tipo pdf (4 MB) scaricato 480
File tipo pdf (3 MB) scaricato 483
File tipo pdf (495 KB) scaricato 500
File tipo pdf (4 MB) scaricato 476
File tipo pdf (4 MB) scaricato 608
File tipo pdf (83 KB) scaricato 462
File tipo pdf (278 KB) scaricato 406
File tipo pdf (861 KB) scaricato 561
File tipo pdf (805 KB) scaricato 473
File tipo pdf (517 KB) scaricato 511
File tipo pdf (495 KB) scaricato 643