Questo sito utilizza i cookie per fornire la migliore esperienza di navigazione possibile. Continuando a utilizzare questo sito senza modificare le impostazioni dei cookie o cliccando su "Accetto" permetti il loro utilizzo.
Dlgs 33/2013 – Articolo 42 – Obblighi di pubblicazione concernenti gli interventi straordinari e di emergenza che comportano deroghe alla legislazione vigente 1. Le pubbliche amministrazioni che adottano provvedimenti contingibili e urgenti e in
generale provvedimenti di carattere straordinario in caso di calamità naturali o di altre emergenze, ivi comprese le amministrazioni commissariali e straordinarie costituite in base alla legge 24 febbraio 1992, n. 225, o a provvedimenti legislativi di urgenza, pubblicano: a) i provvedimenti adottati, con la indicazione espressa delle norme di legge eventualmente derogate e dei motivi della deroga, nonché l’indicazione di eventuali atti amministrativi o giurisdizionali intervenuti; b) i termini temporali eventualmente fissati per l’esercizio dei poteri di adozione dei provvedimenti straordinari; c) il costo previsto degli interventi e il costo effettivo sostenuto dall’amministrazione; d) le particolari forme di partecipazione degli interessati ai procedimenti di adozione dei provvedimenti straordinari.
File tipo pdf (2 MB) scaricato 49
File tipo pdf (40 KB) scaricato 162
File tipo xls (34 KB) scaricato 250
File tipo pdf (1 MB) scaricato 289
File tipo pdf (1 MB) scaricato 282
File tipo pdf (2 MB) scaricato 256
File tipo pdf (239 KB) scaricato 42
File tipo pdf (181 KB) scaricato 50
File tipo pdf (2 MB) scaricato 337
File tipo pdf (1 MB) scaricato 244
File tipo pdf (1 MB) scaricato 256