Questo sito utilizza i cookie per fornire la migliore esperienza di navigazione possibile. Continuando a utilizzare questo sito senza modificare le impostazioni dei cookie o cliccando su "Accetto" permetti il loro utilizzo.
Articolo 12, comma 1 e 2 – Obblighi di pubblicazione concernenti gli atti di carattere normativo e amministrativo generale 1. Fermo restando quanto previsto per le pubblicazioni nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana dalla
legge 11 dicembre 1984, n. 839, e dalle relative norme di attuazione, le pubbliche amministrazioni pubblicano sui propri siti istituzionali i riferimenti normativi con i relativi link alle norme di legge statale pubblicate nella banca dati «Normattiva» che ne regolano l’istituzione, l’organizzazione e l’attività. Sono altresì pubblicati le direttive, le circolari, i programmi e le istruzioni emanati dall’amministrazione e ogni atto che dispone in generale sulla organizzazione, sulle funzioni, sugli obiettivi, sui procedimenti ovvero nei quali si determina l’interpretazione di norme giuridiche che le riguardano o si dettano disposizioni per l’applicazione di esse, ivi compresi i codici di condotta. 2. Con riferimento agli statuti e alle norme di legge regionali, che regolano le funzioni, l’organizzazione e lo svolgimento delle attività di competenza dell’amministrazione, sono pubblicati gli estremi degli atti e dei testi ufficiali aggiornati.
File tipo pdf (321 KB) scaricato 248
File tipo pdf (7 MB) scaricato 281
File tipo pdf (656 KB) scaricato 290
File tipo pdf (896 KB) scaricato 295
File tipo pdf (1 MB) scaricato 224
File tipo pdf (840 KB) scaricato 228
File tipo pdf (522 KB) scaricato 216
File tipo pdf (202 KB) scaricato 250
File tipo pdf (604 KB) scaricato 231
File tipo pdf (2 MB) scaricato 234
File tipo pdf (763 KB) scaricato 228
File tipo pdf (2 MB) scaricato 280
File tipo pdf (767 KB) scaricato 276
File tipo pdf (601 KB) scaricato 271
File tipo pdf (0 B) scaricato 265